Addizionale Comunale IRPEF
L'addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, si compone di:
- un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);
I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; l’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.
Addizionale Comunale IRPEF